Quando sottoscriviamo un mutuo o un prestito spesso le banche propinano, in abbinata al finanziamento, polizze assicurative con lo scopo di fornire una tutela in caso di morte, o il rimborso delle rate nel caso in cui non si possono pagare per un periodo di tempo a causa di un infortunio o per la perdita del posto di lavoro. Secondo l’IVASS (l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) sono contratti poco trasparenti e spesso più costosi per l’utente. Di fatto, queste polizze vengono stipulate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo e prevedono un unico premio che si aggiunge al capitale (finanziato insieme agli interessi passivi, ndr). Stando a quanto pubblicato da Milano Finanza che illustra il rapporto segnalato da Luigi Federico, direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell’IVASS, «ci sono problemi ricorrenti: costi sproporzionati; prassi che ostacolano la valutazione di copertura alternative da parte del consumatore; vincoli e restrizioni ingiustificate nelle clausole contrattuali». E con l’aumento dei tassi di interessi la questione diventa ancora più urgente.


Nel contempo cosa può fare il consumatore per tutelarsi?

Al momento della preventivazione o quantomeno prima della sottoscrizione, il consumatore può attuare diverse modalità per comprendere di più e meglio di quanto su quanto ci si sta impegnando:

Controllo sui costi. Chiedere un dettaglio analitico delle commissioni incassate dall’intermediario finanziario in quanto il cliente ha diritto a conoscere l’incasso dell’intermediazione sul costo complessivo del premio.

Controllate le esclusioni dalla polizza. Lente d’ingrandimento su tutte le esclusioni, ovvero tutto ciò che il contratto di assicurazione non prevede: periodo di carenza, situazioni in cui l’indennizzo non è dovuto.

Estinzione del mutuo, recupero del premio non dovuto. Se il contratto di finanziamento dovesse subire una surroga o una estinzione anticipata si deve richiedere il rimborso del premio pagato e non goduto, o in alternativo si può mantenere in vita la polizza fino alla scadenza cambiando il beneficiario.

Esercitare il diritto di Recesso: il cliente può recedere entro 60 giorni e il contratto di finanziamento resta valido ed efficace.  Ove la polizza sia necessaria  per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in  sostituzione  una  polizza  dallo  stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi richiesti dalla banca.

Quindi facciamo bene attenzione:

a)     mutuo cointestato: nel caso di decesso del principale portare di reddito, l’altro coobbligato (potrebbe essere il coniuge, ndr) avrebbe problemi a pagare il debito residuo mensilmente poiché pagherebbe metà importo del mutuo restante

b)    Premio unico e fiscalità. Il pagamento di un premio unico comporta la non detraibilità futura della polizza (19% sul premio annuo fino ad un massimo di 100€ per anno)

c)     Premio unico finanziato. Spesso rientra nel capitale finanziato anche il premio unico assicurativo, quindi, non solo si perde la detraibilità ma ci si aggiungono gli interessi passivi.

d)    Beneficiari della polizza. Se tra i beneficiari ci sono minori occorre rivolgersi al giudice tutelare con sensibile allungamento dei tempi. Spesso il capitale viene accantonato con il vincolo pupillare a favore dei minori e la banca avvia l’esecuzione immobiliare qualora il mutuo non sia in regolare ammortamento.